Il nuovo “Comitato per la valutazione dei docenti” è introdotto all'art.1, comma 129, della Legge 107/2015, in sostituzione di quello previsto dall'art. 11, del d.lgs 297/1994.
Il Comitato dura in carica tre anni, è presieduto dal Dirigente scolastico e ha composizione diversa a seconda delle diverse funzioni che esercita.
Quando il Comitato per la valutazione dei docenti esprime il parere sul superamento dell'anno di prova è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da: due docenti eletti dal Collegio dei docenti, un docente eletto dal Consiglio d'istituto, il tutor del candidato.
Quando il Comitato per la valutazione dei docenti individua i criteri per la distribuzione del “bonus” ai meritevoli è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da: due docenti eletti dal Collegio dei docenti, un docente eletto dal Consiglio d'istituto, due genitori eletti dal Consiglio d'istituto nelle scuole del primo ciclo (infanzia, primaria e medie) o un genitore e uno studente nelle scuole del secondo ciclo (superiori), un componente esterno scelto tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici dall'USR competente.
 
Per i componenti del Comitato non è previsto alcun compenso (L.107/2015, art. 1 c.129 punto 1).
 
 
 
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